Come funziona la pensione integrativa

Ragazzo e ragazza sorridenti che riflettono con dito sul mento e lo sguardo rivolto ciascuno da un lato diverso

Adesione

Il primo passo per costruirsi una pensione integrativa è aderire ad una forma pensionistica complementare: una scelta responsabile per la serenità del proprio futuro perché con la sola pensione pubblica saremo sempre meno in grado di mantenere il tenore di vita al quale siamo abituati.

L'adesione è permessa a tutti coloro ai quali manca almeno un anno al conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia:

  • Lavoratori dipendenti (privati o pubblici)
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • Soggetti senza reddito fiscalmente a carico (anche minorenni)
  • Percettori di redditi diversi da lavoro (ad esempio rendite da immobili).

 

Adesione individuale o collettiva?

L'adesione individuale ad una forma pensionistica complementare è una scelta personale che può fare chiunque: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e anche persone non occupate.

L'adesione collettiva interessa invece solo i lavoratori che aderiscono alla forma pensionistica complementare definita nell’accordo collettivo aziendale o di settore.  

È possibile aderire ad entrambe le tipologie di previdenza complementare: ad esempio, un lavoratore che ha aderito al fondo pensione previsto dall’accordo collettivo può mantenere contemporaneamente un fondo pensione ad adesione individuale scelto in autonomia.

 

Novità per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare, che si rivolge:

  • ai lavoratori assunti per la prima volta come dipendenti privati a partire dal 1° luglio 2026 (ad esclusione dei lavoratori domestici);
  • ai lavoratori dipendenti privati non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, dichiarando di avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento totale o parziale del TFR.

 

L’adesione automatica non si applica se:

  • il lavoratore ha una posizione previdenziale senza conferimento del TFR e se l’adesione è alimentata solo da propri contributi e/o del datore di lavoro;
  • ha riscattato integralmente la propria posizione individuale.

 

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può rinunciare all'adesione, mantenendo il TFR in azienda, e valutare se scegliere un’altra forma pensionistica complementare. Trascorso questo termine, vale il principio del “silenzio-assenso” e l’adesione è definitiva.

 

Per tutti i lavoratori

Se sei un lavoratore che aderisce in forma individuale, puoi scegliere all'atto dell'adesione o anche successivamente se versare il TFR maturando alla tua forma pensionistica complementare: in questo modo il tuo risparmio previdenziale può crescere senza impatti sul tuo reddito.

In alcune realtà aziendali, il datore di lavoro può essere disponibile a incrementare con contributi periodici aggiuntivi la posizione che il lavoratore ha presso il prodotto di previdenza complementare individuale. Tale scelta può risultare vantaggiosa sia per il lavoratore sia per l'azienda, anche in considerazione delle agevolazioni fiscali consentite dalla normativa.

Se invece aderisci in forma collettiva al fondo pensione di categoria o a quello previsto dalla tua azienda, la tua posizione previdenziale viene alimentata attraverso il conferimento del TFR maturando (se decidi di destinarlo al Fondo Pensione), dei tuoi contributi (direttamente trattenuti in busta paga) e, in base a quanto stabilito dall’accordo collettivo di riferimento, dei contributi del datore di lavoro e di eventuali premi di produttività.

La scelta della linea di investimento

Al momento dell’adesione è molto importante valutare con attenzione la linea o il comparto di investimento più adatto alle proprie esigenze, verificando soprattutto la coerenza con la propria propensione al rischio e con gli anni mancanti alla pensione pubblica.

Alcune forme pensionistiche complementari offrono percorsi e linee di investimento “life cycle”, caratterizzati da un meccanismo automatico che trasferisce progressivamente l’investimento verso comparti meno rischiosi man mano che ci si avvicina all'età pensionabile, con l'obiettivo di ridurre la volatilità della posizione accumulata.

Contribuzione (accumulo)

La tua posizione previdenziale viene alimentata dai vari contributi versati nel corso degli anni e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria.

 

I piani di contribuzione presentano caratteristiche di flessibilità, sempre indicate in dettaglio nella documentazione contrattuale delle forme pensionistiche complementari ad adesione individuale o nell’accordo delle forme collettive: normalmente c’è un importo minimo per i versamenti, ma puoi decidere di incrementarlo e, in base alle tue esigenze, anche di sospendere o riprendere il piano.  Tieni conto che di solito nelle adesioni collettive la tua sospensione dei contributi comporta anche la sospensione da parte del datore di lavoro. 

 

Dopo due anni di adesione puoi anche chiedere il trasferimento della posizione maturata ad un’altra forma pensionistica complementare. Se hai diritto al contributo del datore di lavoro, ricorda di verificare se puoi continuare a usufruirne anche dopo il trasferimento.

 

Uno dei pregiudizi sulla previdenza complementare è che si pensa di non poter disporre di quanto investito prima della pensione, ma non è così: in realtà la normativa prevede che, al verificarsi di determinate situazioni, si possano prelevare somme a titolo di anticipazione o di riscatto.

 

Anticipazione

  • Per spese sanitarie straordinarie connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge ed ai figli:
    • sempre possibile;
    • fino al 75% del montante maturato;
    • tassazione dal 15% al 9%, a seconda degli anni di partecipazione al sistema pensionistico complementare, applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR, qualora versato al fondo.

 

  • Per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per l'iscritto o per i suoi figli:
    • dopo 8 anni dall'iscrizione alla previdenza complementare; 
    • fino al 75% del montante maturato;
    • tassazione del 23% applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR, qualora versato al fondo..

 

  • Per esigenze personali, senza che sia necessario specificare la motivazione:  
    • dopo 8 anni dall'iscrizione alla previdenza complementare;
    • fino al 30% del montante maturato;
    • tassazione del 23% applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR, qualora versato al fondo.

 

L’anticipazione può essere richiesta più volte, anche per differenti motivi e, a scelta dell’aderente, si può reintegrare in qualsiasi momento:

  • per ciascuna richiesta di anticipazione valgono le condizioni e i limiti di importo visti sopra;
  • la somma complessiva delle anticipazioni che non sono state reintegrate non può comunque superare il 75% della posizione maturata al momento della richiesta.

 

Riscatto

Il riscatto è previsto per coloro che si trovano a non avere più un’occupazione, a causa di licenziamento o dimissioni volontarie piuttosto che di procedure di mobilità o cassa integrazione.

 

È possibile richiedere il riscatto:

  • del 50% della posizione maturata, se non si è occupati per un periodo compreso tra 1 e 4 anni, o a seguito di mobilità, licenziamento o cassa integrazione;  
  • del 100% della posizione maturata, se non si è occupati da almeno 4 anni.

 

Il riscatto totale può inoltre essere sempre chiesto se sopraggiunge l’invalidità totale e permanente (riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo).

 

Per tutti questi casi la tassazione varia dal 15% al 9%, a seconda degli anni di partecipazione al sistema pensionistico complementare.

 

Il riscatto totale è anche consentito se l’aderente non ha più i requisiti per partecipare alla forma di previdenza complementare a cui si era iscritto e in questo caso la tassazione è del 23%.

 

Se hai aderito a un Fondo Pensione ad adesione individuale o a un Piano Individuale Pensionistico puoi riscattare quando perdi il lavoro e fino a quando non ne trovi un altro.

 

Se hai aderito a un Fondo Pensione ad adesione collettiva puoi riscattare quando non lavori più per l’azienda che prevedeva l’adesione o quando l’azienda per cui lavori decide di non consentire più l’adesione a quel fondo.  È importante tuttavia tenere presente che non puoi più riscattare il fondo:   

  • se inizi una nuova attività lavorativa con un datore che prevede l’adesione collettiva al fondo a cui eri iscritto;
  • se il Fondo Pensione ad adesione collettiva consente di passare all’adesione individuale e tu scegli di alimentare il fondo con versamenti in autonomia.

 

Se invece inizi una nuova attività lavorativa con un datore che prevede l'adesione a un fondo pensione diverso da quello originario e non hai scelto di passare all’adesione individuale, potrai esercitare la facoltà di riscatto della posizione anche successivamente alla nuova assunzione.

Richiesta della prestazione pensionistica

Puoi chiedere la prestazione pensionistica se hai maturato i requisiti per la pensione obbligatoria e se hai partecipato per almeno cinque anni al sistema di previdenza complementare.  

 

Hai due alternative di erogazione, da valutare in base alle tue esigenze:

  • in forma di rendita calcolata sull’intera posizione maturata;
  • oppure in forma di capitale per un importo, a scelta, fino al 50% della posizione maturata e in rendita per la parte restante.

 

Puoi scegliere tra diverse forme di rendita vitalizia o tra le prestazioni alternative recentemente introdotte dalla normativa, che sono la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili.  

 

Se sei interessato alla rendita vitalizia puoi scegliere tra:  

  • rendita vitalizia immediata, che viene corrisposta all’aderente fino a quando è in vita e si estingue in caso di decesso;
  • rendita vitalizia reversibile, che in caso di decesso dell’aderente continuerà ad essere pagata al beneficiario che ha designato;
  • rendita vitalizia con controassicurazione, che in caso di decesso dell’aderente prevede il pagamento dell’eventuale capitale residuo ai beneficiari designati o agli eredi.

 

Oppure, puoi scegliere tra le prestazioni alternative:

  • rendita a durata definita, che viene erogata per un numero di anni predeterminato e pari alla vita attesa residua dell’aderente, risultante dalle tabelle demografiche ISTAT; e viene definita in base all’età dell’aderente al momento della richiesta; questa rendita non è modificabile e, in caso di decesso dell’aderente, l’eventuale capitale residuo viene pagato ai beneficiari designati o agli eredi.
  • prelievi liberamente determinabili, la prestazione che ti consente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando e quanto prelevare; nel “Documento sulle Rendite”, disponibile nel sito web del tuo prodotto previdenziale, trovi le informazioni specifiche su importo minimo e massimo dei prelievi.

 

In alcuni casi si può anche chiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale:

  • se la rendita annua derivante dal 70% del montante maturato è inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
  • se l’aderente si è iscritto entro il 28/04/1993 ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/1992.

 

Se non hai ancora diritto alla pensione pubblica e hai i requisiti di legge previsti, un’altra prestazione pensionistica prevista dalla normativa è la "R.I.T.A. - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", con la quale si può richiedere tutto o parte del capitale accumulato in anticipo rispetto ai tempi della pensione pubblica e in rate periodiche. Vuoi saperne di più? Vai all’articolo dedicato

Potrebbe interessarti anche…