Inviare un reclamo

Nel caso non fossi soddisfatto del servizio offerto o del rapporto contrattuale e desideri sporgere reclamo, puoi inviarlo per iscritto a:

  • Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 
    Gestione Reclami e Qualità del Servizio
    Via Melchiorre Gioia 22
    20124 Milano
  • fax +39.02.30.51.8072
  • La segnalazione di un reclamo sulle forme pensionistiche può essere inoltrata anche online, tramite la sezione dedicata che trovi nell'Area Clienti di questo sito.

 


Autorità di vigilanza competente in materia

Se non ti ritieni soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ottieni un riscontro entro 45 giorni, previsti dalla normativa, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria puoi rivolgerti direttamente all’Autorità di Vigilanza competente in materia, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. 

 

I reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale (sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto) e la trasparenza informativa dei prodotti di investimento assicurativo e dei prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo devono essere inviati a:

 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

 

Via posta ordinaria all’indirizzo:
Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, 

 

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo:
tutela.consumatore@pec.ivass.it

 

Via posta elettronica ordinaria: email@ivass.it

 

Via fax al numero:
+39 06.4213.3206

 

Per inviare un reclamo all’IVASS puoi utilizzare il “fac-simile di reclamo all’ Ivass” disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione “Per i Consumatori” – Reclami.


 

I Reclami inerenti la corretta redazione del Documento contente le informazioni chiave (“KID” - Key Information Document) dei prodotti di investimento assicurativo devono essere inviati a:

CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

Via posta ordinaria agli indirizzi:


CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma

CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via Broletto, 7 - 20121 Milano

 

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo:
consob@pec.consob.it

 

Via fax ai numeri:
+39 06.841.6703 – +39 06.841.7707

 

Attraverso l'apposita procedura on-line disponibile cliccando qui

 

 

Reclami inerenti forme pensionistiche complementari (Fondi pensione e PIP):

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione

 

Via posta ordinaria all’indirizzo:
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

 

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it

 

Via fax al numero:
+ 39 06.6950.6306

 

Per conoscere l'elenco delle informazioni minime da fornire a Covip, clicca qui.

 

Per maggiori informazioni è disponibile la "Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP" pubblicata sul sito www.covip.it



È comunque possibile scrivere direttamente a COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al Fondo.


 

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, segnaliamo  la possibilità di accedere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, da attivarsi secondo le modalità di seguito elencate:

 

Arbitro Assicurativo

Può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo per controversie relative al contratto assicurativo o all’attività di distribuzione assicurativa, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

È necessario aver prima presentato un reclamo scritto alla Compagnia o all’intermediario per il quale la risposta non risulti soddisfacente o non sia arrivata alcuna risposta entro i temini di legge (45 giorni).

Il ricorso deve avere lo stesso oggetto del reclamo. 

 

Mediazione

Può attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un Organismo di Mediazione al fine di tentare di raggiungere un accordo (Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche).

La richiesta di mediazione può essere inviata:

 

Il ricorso all’Arbitro assicurativo e la procedura di Mediazione, alternativi tra loro, sono obbligatori prima di procedere con una causa civile (condizioni di procedibilità).

 

Negoziazione assistita

Può inoltre chiedere alla Compagnia di sottoporre la controversia a un tentativo di negoziazione assistita, al fine di raggiungere un accordo. La richiesta può essere inviata dal proprio avvocato:

 

Arbitrato

Nei casi in cui sia previsto e secondo le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione (cui si rimanda per i dettagli) può chiedere alla Compagnia di attivare la procedura arbitrale per demandare la decisione della controversia a un Collegio Medico. L’istanza di attivazione dell’arbitrato può essere inviata a:

 

Procedura FIN-NET

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).